di FANT PRECARIO.

1. Una delle prime iniziative del governo greco è stata quella di (ri)protestare i danni di guerra alla Germania. Si tratta, senza dubbio, di un’azione simbolica, sia per il valore della controversia, ben inferiore a quello del debito che la Grecia ha (avrebbe) contratto con l’Europa (e quindi pro quota con la Germania), sia perché le possibilità concrete di affermazione delle ragioni elleniche davanti a un qualche giudice appaiono, per quanto di seguito si dirà, assai remote.

La questione peraltro ha suscitato notevole clamore anche perché i massacri nazisti (e fascisti) sono stati da sempre rimossi dalla storia e dalle aule giudiziarie, come i tanti “armadi della vergogna” nostrani comprovano, e per quei pochi che ancora ricordano la lotta partigiana con (amara) simpatia, il solo fatto che si possa gridare (anche senza speranza) fascisti bastardi è conforto notevole.
Inoltre, dato che i simpatici e rossicci (nelle guance, intendo) teutonici al comando hanno piacere evidente nel lasciare nel limbo le nefandezze dei padri, non è detto che qualche risultato (magari indiretto od occultato) l’iniziativa possa sortirlo.
Le Monde (invito chiunque a evitare la lettura della Repubblica) informa di proposte tedesche (ovviamente in modo curvilineo e senza nulla ammettere, come gli azzeccagarbugli di tutto il modo in questo caso scrivono) volte a “pacificare” gli animi [ma non c’aveva già pensato l’esercito inglese nel ’46?1] magari attraverso l’aumento dei contributi della Germania al fondo d’avvenire germano-greco, e volto al finanziamento di progetti economici e sociali in Grecia.

Peraltro, ed è questo il punto, la questione è stata ampiamente dibattuta davanti a numerose Corti, nazionali ed Europee, nel corso di questi ultimi anni, ed è di questo che si parlerà: l’altalenante susseguirsi di decisioni è la dimostrazione di come la governance si attui ormai al di sopra e al di là degli Stati nazione e all’interno di Corti internazionali issate come vessilli di contrastanti interessi (contrastanti come i fini perseguiti) pronte a garrire al o contro vento (un po’ come nelle monete da 500 lire d’argento) a seconda degli umori del capitale (che esercita il proprio dominio secondo una finta casualità che, al contrario, si dirige, univoco, nel senso dello sfruttamento di ogni produttività umana, e il “popolo” greco, qui non è che garante da escutere, al pari degli indebitati di tutto il mondo).
Ma veniamo ai fatti, con la precisazione che lo scopo della successiva esposizione è unicamente quello di registrare gli eventi e le decisioni e di divulgarne aspetti magari poco noti.

danni_di_guerra2. Per il massacro compiuto dai nazisti a Distomo, gli eredi delle vittime promossero un’azione risarcitoria avanti alla giustizia greca (Prefettura Voiotia/Repubblica Federale di Germania)2. Il Tribunale di Livadia in data 30.10.1997 riconosceva la responsabilità dello Stato aggressore; decisione poi confermata dalla Corte Suprema Greca che – in data 4.05.00, n. 11 – condannò la Germania al pagamento di € 24.000.000 a favore dei danneggiati a titolo di riparazione danni morali e materiali patiti3.
La decisione poneva due principi fortemente innovativi:
(i) l’eccezione al principio consuetudinario dell’immunità degli stati per attività che rientrano nell’ambito della sovranità nazionale; principio che la Corte aveva disapplicato in presenza di violazione di diritti umani (crimini di guerra);
(ii) la Corte Suprema greca riteneva imprescrittibile l’azione civile al pari di quella penale4.

3. Nel medesimo periodo si segnalano altre decisioni sull’argomento:
a) in Francia, il Conseil de prud’hommes di Fontaineblau con sentenza 5.02.2002 ha visto lo Stato tedesco condannato al pagamento di circa € 95.000 come arretrati per emolumenti salariali non corrisposti, a beneficio di Roland Bucheron, un cittadino francese che nel 1944 era stato prelevato con la forza dalla propria abitazione e avviato al lavoro obbligatorio in Germania. Con decisione del 9.02.2002 la Corte d’Appello di Parigi ha riformato la decisione asserendo che l’arresto, la deportazione, la sottoposizione a lavoro forzato attuati dalla potenza occupante con funzione strumentale ai propri disegni offensivi andavano inquadrati nell’ambito di operazioni svolte dallo Stato tedesco nell’esercizio di una potestà pubblica, per cui i comportamenti, per quanto gravi non erano tali da vanificare il principio dell’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione statale5. Mirabile, in argomento, la decisione del Conseil de prud’hommes di Parigi del 18.05.01 secondo cui, in un caso analogo, i fatti dovevano ritenersi prescritti (e passi) e che l’assenza di un contratto determinava l’impossibilità di sottoporre la questione alla magistratura del lavoro (ce lo vedi il povero Bucheron – che non è il gioielliere, evidentemente – che va da Himmler e si fa firmare un contratto di lavoro?).
b) con sentenza 23.12.92, la District Court for district of Columbia su domanda di tal Hugo Princz (che lamentava di essere stato arrestato dalla polizia, consegnato alle SS, internato prima ad Auschwitz e poi a Dachau -mica male- e avviato al lavoro forzato presso industrie belliche tedesche) registrava la condanna dello Stato tedesco. Con decisione del 1.07.94 la Court of Appeals for the district of Columbia Circuit, ribaltava la decisione di primo grado accordando l’immunità alla Germania.

4. Nel frattempo, la vertenza greca proseguiva il suo corso.
Gli eredi delle vittime della barbarie nazifascista (come si sarebbe detto un tempo) procedettero ad esecuzione forzata sottoponendo a pignoramento l’edificio della sede del Goethe Institut di Atene. L’espropriazione venne interrotta dal Tribunale di prima istanza di Atene con sentenza del 19.09.2000 a seguito di opposizione dello stato tedesco che aveva opposto la mancata previa l’autorizzazione governativa prevista dall’art. 923 cod. proc. ellenico. Lo stesso Tribunale, in seguito, con sentenze del 10.07.2001 nn. 3666 e 3667 – ritenendo il detto art. 923 cit. contrario all’art. 6, par. 1 della CEDU – rigettava l’opposizione. Seguì nuova opposizione e impugnazione della prima decisione, il cui esito arrise alla Germania, in quanto la Corte d’Appello di Atene ritenne che l’art. 923 cit. assolveva al generale fine di evitare le controversie fra Stati e favoriva le relazioni internazionali.
Il ricorso dei parenti delle vittime alla CEDU con il quale si lamentava la violazione dell’art. 6, par.1 Conv. Roma era dichiarato irricevibile6, cosicché questi tentarono l’azione risarcitoria sul suolo tedesco, ma senza esito7.
Non resta che registrare che anche la magistratura locale (nella specie la Corte Suprema Speciale di Grecia) ha mutato orientamento rigettando analoga domanda, rilevando come la Germania dovesse godere dell’immunità dalla giurisdizione senza limiti o eccezioni e che quindi questo (o altro) Stato non potesse essere convenuto davanti i Tribunali greci per rispondere civilmente di infrazioni connesse all’esercizio di poteri sovrani8.

Il tentativo di affrancare i crimini contro l’umanità dalle pastoie della sovranità statale era poi fomentato da due ulteriori decisioni.
(i) CEDU 21.11.2004, vicenda Al-Adsani. Il nostro era un pilota militare kuwaitiano con cittadinanza britannica. Partecipando alla guerra contro l’Iraq, nel 1991 era stato arrestato dalla polizia Kuwaitiana e sottoposto a torture (un po’ come a Bolzaneto). La decisione della corte, invero, non si discosta da quella tradizionale, ma merita un cenno il fatto che sia stata resa con 9 voti contro 8. L’opinione dissenziente, avanzata da così congrua minoranza affermava che tra una norma di ius cogens (divieto di tortura) e il principio consuetudinario (immunità di Stati), prevaleva la prima;
(ii) l’opinione dissenziente è stata condivisa, poi, dalla Cassazione italiana (11.03.2008, n. 5044) che ha negato l’immunità allo Stato tedesco9.
L’orientamento inaugurato dalla S.C., ebbe ripercussioni sul caso greco, tanto che, in forza della sentenza citata della Cassazione Greca, che aveva condannato lo stato tedesco anche al pagamento delle spese di lite a favore degli eredi, questi iscrissero ipoteca giudiziale su Villa Vigoni, proprietà in Italia della Repubblica Federale Tedesca.
La Germania propose regolamento di giurisdizione, ma Cass. SU 14201/08 ebbe a disconoscere allo Stato tedesco l’immunità dalla giurisdizione civile.

5. Nel 2008, la questione pareva risolversi a favore dei danneggiati, aprendosi la possibilità di fare valere su beni tedeschi un titolo giudiziale formatosi altrove. I simpatici teutonici mutarono allora i termini della controversia, agendo direttamente contro lo Stato italiano: ricorsero alla Corte di Giustizia dell’Aja, lamentando la violazione degli obblighi giuridici internazionali da parte dell’Italia. Questa si costituì in giudizio chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimento tedesco all’obbligo internazionale di risarcire i danni alle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dal III Reich.
Con decisione del 6.07.10, la Corte dichiarò irricevibile la domanda riconvenzionale anche, e soprattutto, in ragione di preesistente accordo tra Germania e Italia risalente al 6.06.1961 in forza del quale la prima aveva versato un’indennità all’Italia e questa dichirava che in tal modo era regolata ogni pretesa nei confronti della prima da parte sia dello Stato italiano che delle persone fisiche o giuridiche italiane, per fatti risalenti al periodo della guerra. Non è inutile segnalare l’anno dell’accordo, 1961: tempi di guerra fredda, di Tambroni e dei suoi progetti, appena annegati nella fontana di Piazza de Ferrari, di Scelba e Gladio.
Il 13.01.2011 anche la Grecia interveniva adesivamente in giudizio, ma con sentenza 3.02.12 la Corte sanciva che l’Italia aveva violato l’immunità giurisdizionale della Germania10.
Il cerchio sembra quindi chiuso, risultando esaurite le vie giurisdizionali possibili. Ma questa volta la contesa non riguarda più e soltanto la necessità di far dimenticare la discendenza dei governi italiano e tedesco da quelli atroci del baffuto e del testone: ora si tratta di preservare lo spiegarsi del capitale finanziario nell’ambito europeo. In fondo, non sarà difficile studiare quale prestito ponte (e quindi un ulteriore indebitamento) da contrapporre alle richieste greche. Non dimenticando che sulla stessa lunghezza d’onda si situa la questione relativa ai limiti dell’immunità dalla giurisdizione civile di uno Stato emittente titoli di debito sovrano, la cui scadenza venga in seguito unilateralmente prorogata per incapacità del medesimo di far fronte ai pagamenti.

Brauchitsch auf Akropolis/Foto, Mai 19416. Ponendo attenzione alle cose di casa, si conclude con ciò che è seguito nelle terre invitte di Mattarellopoli alla citata sentenza SU n. 5044/200411.
Dopo tale sentenza della Corte di Cassazione, si erano moltiplicati i ricorsi presentati davanti ai tribunali italiani. La Germania come riferito si rivolse alla Corte Internazionale di Giustizia, che si pronunciò il 3 febbraio 2012 con una sentenza fortemente dibattuta in dottrina. La Corte dell’Aja ha così condannato l’Italia per violazione della norma internazionale sull’immunità giurisdizionale dello Stato estero, disponendo che «la Repubblica Italiana, promulgando l’opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l’immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci».
Al fine di adempiere agli obblighi internazionali, nonché di adeguarsi alle decisioni della CIG (ex art. 94 Statuto ONU), è stata promulgata la legge n. 5/2013 con la quale in primo luogo l’Italia aderisce alla Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni e prevede poi espressamente all’art. 3 che «quando la Corte Internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d’ufficio ed anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione […], il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo».
La Suprema Corte, nuovamente interpellata a seguito di ricorso da parte della Repubblica Federale di Germania avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n. 490/2011) di condanna della Germania al risarcimento dei danni a favore degli eredi del signor Luigi Ferrini, si è limitata a prendere atto del mutato quadro normativo interno conseguente all’intervenuta sentenza della CIG e a «dichiarare il difetto di giurisdizione con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata» (Cass. 1136/2014).

Questione risolta con l’ausilio del legislatore nostrano?
Non del tutto: lo stesso giorno in cui la Suprema Corte confermava l’avvenuto arresto della propria battaglia con la sent. 1136/2014, interviene invece il Tribunale di Firenze, che con propria ordinanza solleva una questione di legittimità costituzionale a protezione dei principi fondamentali dell’ordinamento, in avversione anche alla Corte di Giustizia. Riconoscendo in prima battuta la competenza esclusiva della Corte dell’Aja sulla questione del conflitto tra norme di ius cogens (tutela dei diritti fondamentali dell’uomo) e norme procedurali (la regola dell’immunità giurisdizionale degli Stati esteri), anche se la stessa esclude la sussistenza di un simile contrasto per effettiva incomunicabilità tra i due livelli del diritto, sostanziale e procedurale, il giudice fiorentino ritiene pertanto di dover concentrare la propria analisi sulle conseguenze che si hanno sul piano interno dell’ordinamento derivanti dall’assorbimento della consuetudine di diritto internazionale che prevede l’immunità assoluta degli stati esteri. Evidenzia infatti come, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia della portata di tale consuetudine, si venga a verificare una sproporzione nel bilanciamento tra l’esigenza di tutela della sovranità dello Stato e il dovere di assicurare tutela giurisdizionale alle vittime di crimini internazionali rispettando il loro diritto, riconosciuto anche a livello internazionale, di ottenere riparazione per i danni subiti. Come ben noto infatti, l’art. 24 della Costituzione, che assicura all’individuo titolare di una posizione giuridica sostanziale il diritto all’accesso alla giustizia, rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento italiano.
L’aspetto innovativo è il nuovo punto di vista adottato dall’autorità giudiziaria, che abbandona le lenti del mero diritto internazionale e trasla la problematica a livello interno (un po’ ribaltando la soluzione approntata dalla Germania), sollevando il dubbio che esista un effettivo contrasto tra la norma consuetudinaria internazionale sull’immunità, nonché le norme interne attuative della stessa e di adattamento alla sentenza della CIG (artt. 1 e 3 della legge n. 5/2013) e il principio fondamentale costituzionale di tutela giurisdizionale dell’individuo.
Partendo dalla constatazione dell’esistenza di un impianto normativo basato su un sistema multilivello, il giudice di primo grado sviluppa due ragionamenti.
Da un punto di vista prettamente giuridico, osserva che l’apertura del nostro ordinamento verso le norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, operata dagli artt. 10, 11 e 117 Cost., non sia incondizionata ma incontri i limiti derivanti dalla Costituzione. Assumendo che le consuetudini internazionali che penetrano il nostro ordinamento tramite l’art. 10 Cost. assumono una posizione di inferiorità rispetto alle leggi costituzionali, e abbracciando poi la giurisprudenza della Corte Costituzionale che supera la distinzione tra consuetudini anteriori e successive alla Carta Costituzionale (sentenza 73/2001), si ritiene possibile operare sempre un controllo di legittimità costituzionale delle stesse. Il giudice motiva così la sua decisione di verificare la compatibilità della norma sull’immunità giurisdizionale degli Stati esteri con il principio insopprimibile di diritto di accesso alla giustizia: ammesso ciò, diviene pertanto naturale estendere tale verifica di legittimità costituzionale anche alle norme interne derivanti dal diritto internazionale pattizio, quali l’art. 1 legge 848/1957 che recepisce l’art. 94 dello Statuto ONU, che obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alle decisioni della CIG, e l’art. 3 legge 5/2013, che positivizza tale obbligo in forma di adeguamento proprio al dettato della pronuncia della Corte dell’Aja del febbraio 2012.
Muovendo invece da considerazioni di cultura giuridica, il giudice osserva l’affermarsi nella prassi internazionale di un trend volto a una sempre maggiore tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Come dimostrano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’orientamento di alcune corti statali nonché l’impegno profuso dall’International Law Association, il focus del diritto internazionale sembra concentrarsi sulla figura dell’individuo, abbandonandosi così quell’approccio conservatore, legato a una logica meramente statocentrica, che lo caratterizzava. Alla luce di ciò il giudice italiano ritiene inaccettabile che tramite il principio di uguaglianza sovrana degli Stati possa sacrificarsi una effettiva tutela dei singoli verso i crimini contro l’umanità. Sulla scorta del “last resort argument” difensivo utilizzato dall’Italia di fronte alla CIG, il Tribunale fiorentino afferma che, in assenza di rimedi alternativi per le vittime dei crimini internazionali, la tutela dei loro diritti debba essere garantita a livello interno in ossequio ai principi costituzionali. Così facendo si vuole evitare che il diniego dell’accesso alla giustizia renda tali diritti fondamentali mera lettera morta e che al contempo si avvalori per il futuro l’idea di una totale impunità nei confronti di tali crimini.

7. Le decisioni, nel loro alternarsi (dettato anche dai tempi e dalle esigenze contingenti) non solo la dicono lunga sul ruolo delle corti sovranazionali, ma anche su come, proprio nel dispiegarsi di poteri nazionali (giudiziari e statali: lo Stato greco mai concesse autorizzazione, lo Stato italiano sospese l’esecuzione delle decisioni favorevoli ai propri cittadini, pur confortate dalle SU) e sovranazionali si attui la governance del capitale che sfrutta la molteplicità di livelli di azione giudiziaria e ne disvela la truffa.

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  1. «A mio giudizio, avendo pagato alla Russia il prezzo che abbiamo pagato per avere libertà d’azione in Grecia, non dovremmo esitare a impiegare truppe britanniche per aiutare il Regio Governo ellenico presieduto da Papandreu. Truppe britanniche dovrebbero perciò intervenire senz’altro per impedire azioni illegali. Papandreu può certo sospendere i giornali dell’EAM se questo proclamasse lo sciopero dei giornali. Spero che la brigata greca arriverà presto e non esiterà a sparare, se necessario. Perché mai si invia solo una delle brigate della divisione indiana? Abbiamo bisogno di altri 8.000 o 10.000 fanti per assicurare all’attuale Governo la capitale e Salonicco. Più tardi potremo considerare l’opportunità di estenderne l’autorità ad altre zone. Prevedo che ci sarà senz’altro uno scontro con l’EAM; noi non dovremmo sottrarci, purché il terreno sia ben scelto», lettera di Churchill al Ministro degli Esteri britannico, 7 novembre 1944, in Winston Churchill, La seconda guerra mondiale, vol. 11: L’onda della vittoria, Mondadori, Milano, 1970, p. 326. 

  2. Per le fonti giuridiche delle sentenze esaminate, si vedano: Picardi,  Le trasformazioni della giustizia nell’età della Globalizzazione, in “Rivista diritto processuale”, 2012, pp. 1165 ss.; Simone, Immunità degli stati dalla giurisdizione civile e violazione di norme imperative del diritto internazionale. Considerazioni in margine al caso Ferrini, “Rivista diritto processuale”, 2006, pp. 527 ss.; Giuliani, L’esperienza giuridica tra logica ed etica, Giuffré 2012, pp. 821 ss.. 

  3. In “Riv. Dir. Int.” 2002, pp. 688 ss.. 

  4. La Convenzione di New York del 26.11.68 sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra non è stata ratificata dal Consiglio d’Europa, quella di Strasburgo del 25.01.74 è stata ratificata solo da Belgio, Olanda, Romania, Bosnia, Serbia e Ukraina. Le due convenzioni riguardano solo l’azione penale. 

  5. La decisione è stata confermata dalla Cassazione Francese il 16.12.2003. 

  6. Con ord. ord. 12.12.02. 

  7. Sent. 26.06.2003 resa dal Bundesgerichtshof

  8. Sentenza del 17.09.2002. 

  9. Cassazione 11 marzo 2004 n. 5044, in “Giust. Civ.”, 2004, I, 1191 con nota di Baratta, L’esercizio della giurisdizione civile sullo stato straniero autore di un crimine di guerra

  10. In questo caso i giudici dissenzienti erano tre. 

  11. Maria Giulia Rancan, Immunità dello Stato estero per crimini internazionali e diritto di accesso al giudice: la parola alla Corte Costituzionale, qui